La [1] Direttiva, nell’Articolo 7, introduce i principi che regolano la sorveglianza sulla corretta applicazione dei suoi requisiti.
In particolare, se uno Stato membro constata che: “talune macchine munite della [2] marcatura “CE“, oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione “CE” di [3] conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l’immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
Per evitare abusi è anche stabilito che lo Stato in questione dia sollecitamente comunicazione alla Commissione delle misure che ha adottato, motivando adeguatamente la decisione e precisando se la non conformità è dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3;
b) ad un’errata applicazione delle norme di cui all’articolo 5, paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all’articolo 5, paragrafo 2.