L’Allegato II della [1] Direttiva 98/37/CE prescrive che ogni [2] macchina o componente di sicurezza, al momento dell’immissione sul mercato, sia provvista di una Dichiarazione sottoscritta dal Fabbricante, che attesta che il prodotto in oggetto risponde ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili. Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto cui si riferisce:

Dichiarazione CE di Conformità per le macchine (dichiarazione di tipo A, Allegato II) Essa si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili. I contenuti del documento sono descritti al punto A dell’Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell’esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

Dichiarazione del Fabbricante (dichiarazione di tipo B, Allegato II).

Essa si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili poiché sono destinate ad essere integrate in altre macchine (o insiemi di macchine) e pertanto vengono immesse sul mercato incomplete. L’adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza di chi realizza l’impianto complesso. I contenuti del documento sono descritti al punto B dell’Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell’esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere esplicitamente vietata la messa in servizio della macchina fino a quando gli aspetti di sicurezza non soddisfatti dal fabbricante non siano stati integrati da chi si assume la responsabilità della realizzazione dell’impianto completo (ad esempio: l’installatore o l’utilizzatore stesso). Anche in questo caso deve essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

Dichiarazione CE di conformità per i componenti di sicurezza (dichiarazione di tipo C, Allegato II).

Essa si applica a tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato. I contenuti del documento sono descritti al punto C dell’Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell’esemplare di componente a cui si fa riferimento e quelli del fabbricante, oltre alla funzione di sicurezza svolta dal componente se non è deducibile dalla descrizione. Possono inoltre essere indicate le norme armonizzate o le altre specificazioni nazionali pertinenti applicate nella progettazione e costruzione. Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.



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Argomento : Dichiarazione di conformità

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