Una volta apposta la [1] marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità - è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano. Dunque, qualora un prodotto sia oggetto di più [2] direttive che riguardano diversi aspetti e che prevedono la marcatura CE, quest’ultima indica che il prodotto è conforme alle disposizioni di tutte le direttive.

Viceversa, qualora una o più di queste direttive lascino la scelta al fabbricante, nel corso di un periodo transitorio, del regime da applicare, la [3] marcatura CE indica la conformità alle disposizioni delle sole direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti delle direttive applicate debbono essere registrati sui documenti, note o istruzioni che accompagnano il prodotto. Tuttavia il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non è in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso.

In questo caso il Fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla [4] macchina non completa, ma fornire solo la “Dichiarazione del Fabbricante” così come prevista dall’Allegato II-B della [5] Direttiva Macchine. Questo documento attesta che la macchina non è completamente conforme a tutti i requisiti applicabili della Direttiva Macchine e pertanto ne proibisce la messa in servizio fino a che il responsabile dell’impianto finale non abbia reso conformi il macchinario nel suo complesso a tutti i requisiti essenziali di sicurezza.



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Argomento : Dopo la marcatura CE

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