Il [1] Fascicolo Tecnico non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere composto da tutti e soli quei documenti (ad esempio disegni, calcoli di dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza della macchina. La caratteristica principale del Fascicolo Tecnico deve perciò essere l’agilità: deve essere strutturato secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina, delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di costruzione (serie o esemplare unico), ecc.

Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa, ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze legate all’uso della macchina all’interno della Comunità. La disponibilità deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione sul mercato della macchina o dell’ultimo esemplare di macchina se si tratta di una fabbricazione in serie.

Devono comunque essere rispettate le specifiche prescrizioni in materia di disponibilità della documentazione previste da tutte le normative applicabili alle macchine (ad esempio Responsabilità per i danni derivanti da difetti del prodotto - Direttiva 85/374/CEE).

Ricordiamo infine che il Cliente non può mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa è riservata alle sole autorità nazionali competenti.



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Argomento : Fascicolo tecnico (parte terza)

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