Per dimostrare al committente la [1] conformità della sua macchina, il fabbricante deve:
svolgere un’accurata [2] Valutazione dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili;
applicare il principio di integrazione della [3] sicurezza (ed. punto 1.1.2 dell’Allegato I della Direttiva), che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l’uso e la manutenzione (con le caratteristiche specificate dal punto 1.7.4 dell’Allegato I);
costituire il [4] Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti (come specificato dall’Allegato V);
se la macchina rientra tra quelle elencate nell’Allegato IV, sottoporre la macchina all’esame da parte di un Organismo Notificato;
allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (CE di conformità o del fabbricante) (secondo le indicazioni dell’Allegato II);
se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, apporre la [5] marcatura CE sulla macchina (secondo quanto prescritto dall’Allegato III).