Macchina e macchine
L’Art. 1 della Direttiva definisce il campo di applicazione della stessa, fornendo la definizione di “macchina“: Ai sensi della direttiva, s’intende per “macchina” un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con azionati, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per un’applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.
Inoltre si considera “macchina” un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale. Inoltre si considera “macchina” un’attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
Informazioni: Macchina e macchine
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