Macchina e macchine
La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente definizione: Ai fini della presente direttiva, per “componente di sicurezza” si intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
L’Art. 1, comma 3, definisce le tipologie di macchine che sono escluse dal campo di applicazione. In particolare sono escluse:
tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE;
tutte le macchine e i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre direttive specifiche per i rischi specifici coperti da queste direttive.
Informazioni: Macchina e macchine
Continua la lettura con le pagine : 1 2
Articoli Recenti
- Considerazioni di progettazione meccanica
- Prodotti ingegneristici
- Progettazione meccanica nel sociale
- Sicurezza e considerazioni ecologiche
- Ingegneria della sicurezza
- Sicurezza consapevole
- Sicurezza: considerazioni
- Progettazione meccanica ed ingegneria
- La clausola salvaguardia
- Requisiti di sicurezza e rischio

