Mancanza di marcatura CE :
Se i prodotti risultano privi della [1] marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l’autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena:
Il committente verso l’installatore, l’installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull’importatore.
Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti.
La procedura prevista dall’Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale, le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al fabbricante e al possessore dei prodotti.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell’ art. 1418 del codice civile.
Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente [2] marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato penale di truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Articolo estratto da [3] wikipedia