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Il core business di Eureka è la progettazione meccanica, spaziando dalla progettazione completa di macchine, ai disegni 2D e 3D, alla manualistica tecnica a norme CE, ai fascicoli tecnici. E se richiesto, al momento della progettazione di una macchina ne curiamo anche il design industriale."

Fascicolo tecnico (parte prima)

Per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle Direttive del Nuovo Approccio prescrivono al Fabbricante di documentare le scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono cioè lo strumento con cui il Fabbricante può dimostrare di aver soddisfatto i requisiti essenziali e le norme applicabili.

Questa documentazione permette inoltre di definire la destinazione d’uso della macchina per verificare la correttezza del suo uso e l’adeguatezza delle azioni per mantenerla in efficienza durante tutta la sua esistenza, fino allo smantellamento finale.

La Direttiva Macchine non si discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina.

Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione.

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Dichiarazione di conformità

L’Allegato II della Direttiva 98/37/CE prescrive che ogni macchina o componente di sicurezza, al momento dell’immissione sul mercato, sia provvista di una Dichiarazione sottoscritta dal Fabbricante, che attesta che il prodotto in oggetto risponde ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili. Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto cui si riferisce:

Dichiarazione CE di Conformità per le macchine (dichiarazione di tipo A, Allegato II) Essa si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti essenziali applicabili. I contenuti del documento sono descritti al punto A dell’Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi dell’esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere chiaramente identificato il firmatario del documento.

Dichiarazione del Fabbricante (dichiarazione di tipo B, Allegato II).

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Le perizie tecniche

Perizie o consulenze tecniche

L’elenco delle perizie e consulenze tecniche eseguibili è molto lungo e variagato ovvero, verifica amministrativa, contabile, di stima, in materia di acque pubbliche, controversie previdenziali, lavoro, archeologica, illecito amministrativo, bevande e alimenti, grafica, bancaria, agraria, tributaria, ergonomia, ecc.

In questo caso per perizia tecnica (asseverata) si intende la verifica, eseguita da un specialista dotato di appositi requisiti, effettuata in riferimento a un quadro normativo dichiarato e la cui registrazione garantisce l’individuo o l’ente richiedente sulla reperibilità e sulla autenticità del contenuto….

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