Le [1] Direttive europee di prodotto, destinate alla libera circolazione delle merci, sono caratterizzate dalla presenza dei “Requisiti Essenziali”; laddove sono trattati aspetti di sicurezza questi requisiti assumono la definizione di “Requisiti Essenziali di Sicurezza” (RES).

I “Requisiti Essenziali” definiscono gli obiettivi da raggiungere ma non entrano nel merito delle soluzioni tecniche da adottare; essi sono definiti “essenziali” perché trattano gli aspetti fondamentali il cui rispetto è ritenuto inderogabile per garantire una elevata tutela del mercato, ovvero degli utilizzatori finali dei prodotti. Il rispetto dei “Requisiti Essenziali” è quindi condizione indispensabile affinché un prodotto possa liberamente circolare sul territorio dell’Unione Europea.

L’alto livello di protezione garantito dai “Requisiti Essenziali” è condizione indispensabile per la rimozione delle leggi nazionali in vigore prima della pubblicazione di una direttiva e per evitare il ricorso a legislazioni più severe da parte dei vari Stati membri.

Nell’ambito della sicurezza, i “Requisiti Essenziali di Sicurezza” (RES) delle [2] Direttive di prodotto non vanno confusi con i “Requisiti Minimi” delle Direttive sociali; mentre è infatti proibito agli Stati membri di apportare modifiche ai RES, i “Requisiti Minimi” possono invece essere integrati o modificati per garantire una maggiore protezione del cittadino.

In merito alla quantità e ai contenuti, i “Requisiti Essenziali” variano in base alle direttive; in alcune sono pochi e molto generici (ad esempio, nella Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), in altre sono più numerosi e dettagliati.



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Argomento : Requisiti essenziali e valutazione rischio

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