Per verificare la conformità o non Conformità della [1] valutazione dei [2] rischi a quanto previsto dalla Direttiva, il Fabbricante ha a disposizione uno strumento operativo efficace: le Norme Armonizzate sulla Sicurezza del Macchinario. Le Norme Armonizzate sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il cui rispetto conferisce la presunzione di conformità ai R.E.S. trattati dalla norma stessa.
Sono state definiti tre tipi di norme armonizzate:
Norme A: relative a concetti generali riguardanti tutte le macchine (ad esempio EN ISO 12100-1 e EN ISO 12100-2);
Norme B: relative ad aspetti specifici della sicurezza o a dispositivi particolari (ad esempio UNI EN 294, UNI EN 574);
Norme C: relative a uno specifico tipo di macchina.
Oltre alle Norme Armonizzate già pubblicate, al CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ve ne sono circa 500 in fase di elaborazione. In mancanza di queste Norme, quale valido supporto per la Valtazione dei Rischi, il Fabbricante può utilizzare sia Norme Europee non armonizzate, sia Norme Nazionali o progetti di Norme Armonizzate, tenendo conto però che pur essendo un buon strumento di lavoro, non danno la presunzione di conformità. Poiché le Norme sono di carattere volontario, il Fabbricante non è obbligato a seguirle, purché con altri strumenti raggiunga un livello di sicurezza almeno uguale a quello stabilito dalle Norme Armonizzate.