Sicurezza degli impianti
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Sono abilitate all’installazione, alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Naturalmente per essere abilitate a questo tipo di attività il legislatore richiede determinati requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge 46/90 e 2 DPR 447/91.
Informazioni: Sicurezza degli impianti
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