La [1] Direttiva Macchine è caratterizzata da un elevato numero di “Requisiti Essenziali di [2] Sicurezza”; il costruttore deve identificare quelli applicabili al proprio prodotto, con l’eccezione dei RES di seguito indicati che devono in ogni caso essere soddisfatti:
il principio di integrazione della sicurezza;
la [3] marcatura della macchina;
le istruzioni per l’uso.
Nella [4] Direttiva Macchine i RES sono raggruppati per tipologia di rischio; il costruttore deve quindi identificare i rischi presenti nella sua macchina e determinare le misure di sicurezza da adottare.
Questa strategia viene comunemente denominata “[5] Valutazione del rischio“. La valutazione del rischio è uno degli aspetti più innovativi della Direttiva Macchine.
Un metodo utilizzabile per la valutazione del rischio è quello definito dalla norma UNI EN 1050; in estrema sintesi, in base a tale norma, il costruttore deve: eseguire l’analisi del rischio e definire i limiti della macchina, identificare i fenomeni pericolosi e i requisiti applicabili, effettuare una stima del rischio in rapporto ai pericoli presenti e definire le misure di sicurezza; eseguire una valutazione finale del rischio in relazione alle soluzioni adottate.
Nella definizione delle misure da adottare possono essere validamente utilizzate le norme armonizzate; laddove esistono norme di prodotto il costruttore sarà notevolmente facilitato nella sua attività, negli altri casi è necessario verificare, fra le varie possibilità offerte dalle norme, le soluzioni applicabili al proprio prodotto, in relazione alle problematiche tecniche specifiche ed al rischio associato.